TARI – Agevolazioni e adempimenti per l’anno 2026

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TARI – Agevolazioni e adempimenti per l’anno 2026

Data:

28 Aprile 2026

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Descrizione

L’Amministrazione Comunale di Rocca d’Arce informa la cittadinanza che, in applicazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28 luglio 2021, sono confermate per l’anno 2026 le riduzioni ed esenzioni relative alla Tassa Rifiuti (TARI).

Agevolazioni previste
Sono attive le seguenti misure a favore dei contribuenti:

Riduzione del 50% della quota fissa per le seconde case dei residenti; la quota variabile è totalmente esentata.

Riduzione del 50% per le abitazioni principali occupate da giovani coppie, sposate o conviventi, che risiedono o trasferiscono la residenza nel Comune, per i primi cinque anni.

Riduzione del 40% per le abitazioni (seconde case) dei non residenti, anche se dotate di utenze attive.

Riduzione del 10% della quota variabile per le utenze che hanno avviato il compostaggio domestico.

Esenzione totale della quota variabile per i neonati fino al compimento del terzo anno di età.

Le agevolazioni decorrono dalla data di presentazione delle dichiarazioni iniziali o di variazione e cessano automaticamente quando vengono meno i requisiti richiesti.

Obblighi di comunicazione
Si invitano i contribuenti a comunicare entro il 20 maggio 2026 eventuali:
variazioni dell’utenza TARI, nuove iscrizioni.

L’acquisizione tempestiva delle variazioni consentirà all’Ente di emettere gli avvisi di pagamento TARI 2026 già aggiornati e corretti.

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Sindaco

ll sindaco, oltre che organo responsabile dell'amministrazione del comune, è al contempo organo locale dello Stato; quando agisce in tale veste, si dice che agisce quale ufficiale del Governo. Le funzioni del sindaco quale ufficiale del Governo sono disciplinate dall'art. 54 del D. Lgs n. 267/2000[13]. Secondo tale articolo il sindaco, nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Ministro dell'interno, sovraintende:

Inoltre, il sindaco quale ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e previa comunicazione al prefetto, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'incolumità fisica della popolazione mentre quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi. Con tali provvedimenti, in casi di emergenza connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può anche modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato. Nell'ambito delle suddette funzioni, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle stesse. In caso d'inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle medesime funzioni, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento. Il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale del Governo, esclusa l'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti, al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni (il cosiddetto prosindaco). Secondo l'art. 1 del R.D. n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) il sindaco è autorità locale di pubblica sicurezza, nei comuni dove manca il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo. Secondo l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il sindaco è autorità comunale di protezione civile: al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto.

Via IV Novembre, 1, 03030 - Rocca D'arce (FR)

Sindaco dott. Rocco Pantanella

Ultimo aggiornamento: 28/04/2026, 07:35